Gentili Colleghe e Colleghi,
su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Giustizia e ai fini della piu' ampia diffusione, si comunica che in data 22 gennaio 2026 e' stata emanata la circolare DAG 1400.U che fornisce importanti chiarimenti sulla possibilita' per la cancelleria di rifiutare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nei casi in cui il deposito sia effettuato dall'Ufficiale Giudiziario, in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo (€ 43,00 o diverso importo previsto dalla legge).
Il Ministero conferma che l'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta, con la conseguenza il contributo unificato e' dovuto anche nelle procedure esecutive (circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025), ma precisa che tale disciplina deve essere coordinata con le ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo non e' curata da una parte processuale.
In tale contesto, la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui sia l'Ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o di pignoramento, cosi' come nel caso in cui l'Ufficiale giudiziario provveda alla consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati, ai sensi dell’art.520 c.p.c., la cancelleria deve procedere all'iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall'art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002 (art. 159 disp. att. c.p.c.).
Successivamente, una volta aperto il fascicolo ed iscritto a ruolo il procedimento, dovra' avvenire la riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento.
Vi invito, pertanto, a prendere visione del testo integrale della circolare allegata, di immediato rilievo operativo per la gestione delle procedure esecutive.
Cordiali saluti
Il Presidente
Antonio Lessiani