Difese di Ufficio: sostituzioni turni udienza.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

nel rispetto dell’art. 12 del nostro codice deontologico Vi preghiamo di rispettare, anche in questo momento di particolare difficoltà, i turni delle difese d’ufficio che vengono comunicati dal Consiglio dell’Ordine come da calendario pubblicato anche sul sito dell’Ordine.  

Rappresentiamo che ove il difensore d’ufficio assegnato sia impossibilitato a partecipare a singole attività processuali o all’udienza assegnata, deve incaricare della difesa, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., un collega iscritto nell’elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituito, dell’adempimento dell’incarico (art. 11 regolamento CNF lettera e  - art. 26 codice deontologico forense).

Il difensore d’ufficio, qualora si trovi nell’impossibilità di adempiere all’incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell’art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.

Ricordiamo che a norma dell’art. 97 cpp, il difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1° c.p.p. che sia sostituito ai sensi dell’art. 97 cpp 4° comma, perché assente all’incombente, potrà essere convocato presso il C.O.A. cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza.

Confidiamo nella Vostra collaborazione.

Cordiali saluti 

Il Presidente
Antonio Lessiani

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