Registrazione sentenze di rigetto.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Vi allego la circolare del Ministero della Giustizia del 15.4.2021, che precisa che i provvedimenti di rigetto nel merito, emessi dall'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al pagamento dell'imposta di registro.

La medesima circolare tuttavia aggiunge, con specifico riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che solo i provvedimenti di rigetto nel merito sono da sottoporre a registrazione, mentre i provvedimenti che definiscono il giudizio per ragioni di rito (es. inammissibilità, improcedibilità, difetto di giurisdizione etc.) non devono essere sottoposti alla registrazione, come già avviene per i provvedimenti di incompetenza, estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

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