Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Gentili Colleghe e Colleghi,

come senz'altro noto, il D.M. 1/8/2023 riconosce espressamente il diritto al compenso per l'attività svolta dall'avvocato in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto Decreto Ministeriale, il compenso è quello previsto dall’art. 20, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, ridotto della metà.

L'istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione della parcella emessa dall'avvocato per le prestazioni svolte deve essere depositata attraverso la piattaforma SIAMM; il COA verifica la permanenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4, adottando la delibera di congruità che viene annotata sulla piattaforma.

La menzionata piattaforma SIAMM purtroppo non consente al COA di apportare integrazioni e/o correzioni e/o modifiche, ma soltanto di confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di verificare la congruità o meno del compenso indicato.

Onde evitare inconvenienti e ritardi, Vi preghiamo quindi di inserire nella piattaforma parcelle che tengano conto dell'attività effettivamente svolta (ci deve essere corrispondenza tra l'attività indicata e quella risultante dalla documentazione allegata) e con le competenze (compreso il rimborso forfettario 15%) già ridotte della metà, come previsto dalla normativa di riferimento.

Laddove non sia possibile deliberare la congruità dei compensi indicati, il COA sarà costretto, per i motivi sopra detti, a rigettare l’istanza (che potrà comunque essere ripresentata alle condizioni e nei termini normativamente previsti).

Cordiali saluti

Il Presidente
Antonio Lessiani

Il Consigliere Segretario
Rita Capanna Piscè

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