Gentili Colleghe e Colleghi,
come a Vostra conoscenza, la Corte di Cassazione penale, con sentenza 13 gennaio 2026 n. 1138, ha dichiarato che il deposito non telematico (nel caso di specie tramite pec di un atto di appello, dichiarato inammissibile) puo' essere considerato valido solo in due casi: se il deposito non telematico sia giustificato da un malfunzionamento del sistema informatico, certificato o attestato da parte del Ministero della Giustizia o dal dirigente dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. o da un caso fortuito o forza maggiore, dimostrati rigorosamente dalla parte interessata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. In assenza di tali giustificazioni, il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche previste dalla legge e' considerato inammissibile.
La parte che sia incorsa nella decadenza puo' chiedere di essere rimessa in termini ai sensi degli artt. 175 e 175 bis c. 5 c.p.p., ove dimostri che cio' e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.
Cordiali saluti
Il Presidente
Antonio Lessiani