Consigli Giudiziari

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                                                                                     Teramo, 23 dicembre 2011

 

 

                                                                                     Agli Iscritti

                                                                                     Loro Sedi

 

 

Newletter n. 142/2011

 

                                Cari Colleghi,

                                con la riforma della disciplina dei Consigli Giudiziari, agli Avvocati ed ai Consigli degli Ordini 1), è stata attribuita una funzione di segnalazione di notevole incidenza per la valutazione di professionalità dei Magistrati sia Togati che Onorari.


                                In relazione a questo rilevante profilo, il Consiglio intende svolgere una funzione di raccolta delle segnalazioni, provenienti dai singoli colleghi, per poi trasmetterle ai Consigli Giudiziari, anche allo scopo di preservare nei limiti del possibile la riservatezza della fonte della segnalazione.

                                Lo scopo di tali segnalazioni è esclusivamente quello di poter fornire utili notizie al Consiglio Giudiziario per esprimere il parere sulla professionalità 2)  del Magistrato,  in valutazione e concorrere, così, come fonte qualificata alla valutazione del lavoro dei singoli Magistrati e dei capi degli uffici giudiziari.


                                Tali segnalazioni, sulla scorta delle linee guida approvate dal CNF, dovranno riguardare "fatti specifici" ed in particolare:
1. fatti che concernono l'indipendenza del Magistrato, intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione.
2. fatti che riguardano l'imparzialità del Magistrato, individuata nel corretto atteggiamento dello stesso nei confronti di tutti i soggetti processuali.
3. fatti che riguardano l'equilibrio del Magistrato, che consiste nell'esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.
4. fatti che riguardano, i parametri di valutazione del Magistrato, con particolare riferimento:
-  alle modalità di gestione dell'udienza in termini di corretta conduzione o partecipazione, nel rispetto dei diritti delle parti e rispetto degli orari;
-  all'efficace gestione dell'attività giudiziaria;
-  ad anomalie rilevanti nell'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale. In questi casi dovrà essere allegata copia del provvedimento o dei provvedimenti richiamati nella segnalazione;
-  al rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi e al rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti.
Non possono invece essere oggetto di segnalazione fatti:
- che attengono alla sfera privata, salvo che non assumano rilevanza a fini penali, disciplinari o ai sensi dell'art. 2 Rdl 31.5.1946 n. 511;
- attinenti l'attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione del fatto o delle prove, salvo l'interpretazione che appare condotta al di fuori delle disposizioni dell'art. 12 delle preleggi;
- gli orientamenti politici, ideologici o religiosi;
- l'impegno concreto del Magistrato negli incarichi giudiziari ed extragiudiziari, salvo quando quelli tendenti ad evidenziare come il secondo confligga col primo.


                                Teniamo a puntualizzare alcuni aspetti, in particolare:
- le segnalazioni non devono essere di segno solo negativo. È, anzi, auspicabile che siano comunicate anche quelle di segno positivo, purché non meramente laudative;
- le segnalazioni dovrebbero essere, per quanto possibile, corredate da documentazione probatoria;
- agli effetti delle segnalazioni, è opportuno che gli avvocati facciano constare nel verbale d'udienza, come loro diritto, eventuali atteggiamenti del Magistrato non coerenti con la funzione, pretendendo che le istanze e i provvedimenti sulle stesse risultino dal verbale. In tal senso l'avvocato deve essere pressante nel pretendere, senza, per ciò, contravvenire allo stile che la funzione gli impone.

                                Il Consiglio si riserva di non inoltrare le segnalazioni di fatti meramente episodici o non significativi, che poca incidenza potrebbero avere sulla valutazione di professionalità e trovare ragione in situazioni meramente contingenti così come per quelle, sul comportamento in udienza o nell'ambiente, difficilmente documentabili, il Consiglio si riserva di valutare se provengono da più fonti concordanti.


                                Il Consiglio custodirà le segnalazioni in apposito fascicolo riservato e farà uso delle informazioni contenute in occasione della valutazione o in ogni altro caso, in cui esse abbiano rilevanza ai fini del miglior esercizio della giurisdizione.
Confidando che l'avvocatura tutta non si lasci sfuggire questa opportunità nell'interesse della collettività e della professione, si invia a tutti il più cordiale saluto.

                                                                                   Il Consiglio

Approvata Consiglio 21 dicembre 2011

1) Legge n. 111 del 31.07.2007 (modifica la disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 25 del 2006)

2) Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160 (pubblicato nell G. U. n. 99 del 29.04.2006 n. 106) come modificato dalla legge del 30.07.2007 n. 111

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